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Art.69
1 Su domanda degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, della protezione civile o di basi di pompieri, possono essere messi a disposizione dei militari se hanno almeno 30 anni ed esercitano una funzione di comando o di specialista prevista dal diritto ivi applicabile. 2 Il Cdo Istr decide in merito alle domande. 3 Per il compito di cui all’articolo 61 capoverso 3 LM possono essere messi a disposizione:
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