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Art. 70
1 Il comandante licenzia anticipatamente i militari dai servizi d’istruzione, quando il licenziamento appare necessario per impellenti motivi personali o di servizio, in particolare se:
2 I comandanti dei centri di reclutamento licenziano anticipatamente dal reclutamento le persone soggette all’obbligo di leva se è stata avviata una procedura di non reclutamento.110 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). 110 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). |