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Art. 76 Parallelismo tra grado e funzione
(art. 103 cpv. 1 LM) 1 Nel caso di una carenza di effettivi, in via eccezionale i militari possono essere incorporati in una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore. 2 Un’incorporazione in una funzione di un grado superiore può avvenire soltanto in sostituzione o ad interim. 3 Ai sottufficiali di professione si applica l’allegato 4. |