|
Art. 108 Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare
1 Le proroghe dell’obbligo di prestare servizio militare approvate secondo il diritto anteriore rimangono in vigore. Per gli ufficiali subalterni e i capitani si applicano tuttavia sino al 31 dicembre 2022 al più tardi. 2 Dopo il 1° gennaio 2018, su domanda del militare e del comando competente, gli ufficiali subalterni e i capitani, nonché gli ufficiali specialisti incorporati in una funzione d’ufficiale prevista per ufficiali subalterni o capitani, possono essere autorizzati a prorogare l’obbligo di prestare servizio militare sino al 31 dicembre 2022 al più tardi, se sono adempiute le condizioni per la proroga di tale obbligo secondo l’articolo 21 capoverso 1. |