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Art. 12 Momento e durata del reclutamento 30
(art. 9 e 41 cpv. 3 LM) 1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono chiamate al reclutamento al più tardi nell’anno in cui compiono i 24 anni. Le persone soggette all’obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamento entro il compimento del 21° anno d’età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto concerne il periodo della scuola reclute. 2 Il Cdo Istr può, su loro domanda, consentire alle Svizzere e agli Svizzeri che entro l’anno in cui compiono 24 anni non sono stati chiamati al reclutamento o non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva in merito alla loro idoneità al servizio, di assolvere posticipatamente il reclutamento, sempre che le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3 LM siano adempiute e sussista una necessità da parte dell’esercito. La domanda può essere presentata una sola volta. 3 Il reclutamento avviene al più presto 12 mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio della scuola reclute. In casi motivati il Cdo Istr può, a loro richiesta, autorizzare un reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva immediatamente prima dell’inizio della scuola reclute. 4 Il reclutamento dura al massimo tre giorni. Se entro questo termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all’idoneità, le persone soggette all’obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare. Per gli esami attitudinali è possibile protrarre il reclutamento di due giorni al massimo. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4925). BGE
150 I 144 (9C_648/2022) from 9. Januar 2024
Regeste: Art. 8 und 59 Abs. 3 BV; Art. 8 und 14 EMRK; Art. 3 WPEG; Wehrpflichtersatzabgabe (WPE); keine rückwirkende Anwendung des Gesetzes. Darstellung der alten und der neuen gesetzlichen Bestimmungen (in Kraft seit dem 1. Januar 2019), welche auf die Wehrpflichtersatzabgabe anwendbar sind (E. 3). Darlegung der allgemeinen Grundsätze des intertemporalen Rechts und der Rückwirkung von Gesetzen (E. 6.1 und 6.2). Für den im Jahre 2017 eingebürgerten Beschwerdeführer stellte nach altem Recht das Jahr 2018 das letzte Jahr der Ersatzpflicht dar. Der Umstand, dass er ab dem Jahr 2019 nach neuem Recht wiederum ersatzpflichtig wurde, stellt keine rückwirkende Anwendung des neuen Rechts dar (E. 7.2). Ein Steuerpflichtiger, der keine konkreten Schritte für eine "Nachrekrutierung" unternommen hat, kann sich nicht auf eine Diskriminierung im Sinne von Art. 8 BV sowie Art. 8, 14 EMRK und das Urteil des EGMR Glor gegen Schweiz vom 30. April 2009 berufen (E. 8). |