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Art. 28 Sanità pubblica
(art. 18 cpv. 1 lett. c LM) 1 Sono considerate installazioni mediche della sanità pubblica nell’ambito del servizio sanitario le installazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199449 sull’assicurazione malattie (LAMal) e le installazioni del servizio di emotrasfusione della Croce Rossa Svizzera. 2 Sono considerati personale indispensabile per garantire il funzionamento di tali installazioni:
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3233). |