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Art. 40 Custodia sicura e manutenzione dell’equipaggiamento personale
(art. 25 cpv. 1 lett. a, 112 LM) L’obbligo di custodire al sicuro e di mantenere in buono stato l’equipaggiamento personale è retto dal Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 199464 e dall’ordinanza del 5 dicembre 200365 sull’equipaggiamento personale dei militari. 65 [RU 2003 5137, 2005 1413, 2006 4791, 2009 6503, 2010 5971n. I 12, 2014 4493, 2017 7405all. 7 n. II 5. RU 20184639art. 37 n. 1]. Vedi ora l’O del 21 nov. 2018 (RS 514.10). |