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Art. 55 Corsi e gare volontari
(art. 44 cpv. 1 LM) 1 I militari che intendono prestare corsi a titolo volontario presentano una relativa domanda all’organo incaricato della tenuta dei controlli. 2 Una necessità per l’esercito affinché siano prestati corsi a titolo volontario è data in particolare:
3 La domanda è autorizzata se:
4 I militari possono prestare annualmente 38 giorni di servizio d’istruzione volontario al massimo. 91 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 92 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |