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Art. 8 Conservazione e smarrimento 22
(art. 6a LM) 1 L’attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare può essere rilasciato solo per scopi di servizio. Allo stesso modo è consentito prendere visione dell’attestato e rendere noti i dati contenuti in esso solo per scopi di servizio. 2 L’attestato dev’essere conservato dalla persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. 3 Le persone soggette all’obbligo di notificazione che beneficiano di un congedo all’estero depositano l’attestato, qualora non sia stato consegnato sotto forma elettronica, presso il comandante di circondario per la durata della loro permanenza all’estero. 4 Lo smarrimento dell’attestato dev’essere comunicato immediatamente al comandante di circondario per il rilascio di un nuovo attestato. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |