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Art. 96
1 La competenza territoriale nel caso di compiti che secondo la presente ordinanza incombono ai Cantoni è determinata in base al domicilio della persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Se la persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare non è domiciliata in Svizzera, la competenza territoriale è determinata:
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