Ordinanza
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Art. 10 Attribuzione di mandati
1 Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la trattazione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione. 2 In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:
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