Ordinanza
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Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale
(art. 18 LOGA) 1 Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consiglio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione. 2 Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è rappresentato da un vicecancelliere. |