Ordinanza
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Art. 8 Accettazione di omaggi
1 Nell’ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi. 2 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi del capoverso 1. 3 Se, per motivi di cortesia e nell’interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione. 4 Il Consiglio federale decide in merito all’utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3. |
