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Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale
1 L’ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione. 2 Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente della Confederazione e del vicepresidente e per il turno di parola in Consiglio federale.2 2 Correzione del 21 gen. 2014 (RU 2014 241). |