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Art. 6 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l’estero che rivestono un grande interesse nazionale. 2 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite ufficiali all’estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti. 3 Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intrattenuti con l’estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione. |
