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Art. 7 Documenti
1 I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati in uno dei seguenti modi:
2 Su mandato del Consiglio federale il cancelliere della Confederazione firma documenti designati dal Consiglio federale. 4 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 10 gen. 2024 (RU 2023810). |
