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Art. 8 Accettazione di omaggi
1 Nell’ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi. 2 È consentito accettare:
3 Se, per motivi di cortesia e nell’interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione. 4 Il Consiglio federale decide in merito all’utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3. 5 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 650) |
