Ordinanza
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Art. 12
1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) assicura all’esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d’arma, dei sistemi informatici e del materiale. 2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, armasuisse adempie, in quanto servizio centrale d’acquisto conformemente all’ordinanza del 24 ottobre 201235 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub), i compiti seguenti:
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