Ordinanza
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Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative 8
1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale. 2 I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2893). |