Ordinanza
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Art. 8 Servizio delle attività informative della Confederazione 27
1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l’articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 200828 sul servizio informazioni civile e secondo l’ordinanza del 4 dicembre 200929 sul Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l’estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. 3 Persegue gli obiettivi seguenti:
4 Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:
5 In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento. 27 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 10 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096937). 28 [RU 2009 6565, 2012 3745all. n. 1 5525, 2014 3223. RU 2017 4095all.]. Vedi ora la LF del 25 set. 2015 sulle attività informative (RS 121). 29 [RU 2009 6937, 2010 3865, 2012 37675527art. 15 n. 2 6731 all. n. 1, 2013 3041n. I 2, 2014 3231art. 46, 2016 2577all. n. II 1, 2017 707. RU 2017 4151all. 4 n. I 2]. Vedi ora l’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative (RS 121.1). |