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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Art. 15a
1 L’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) è il centro di competenza della Confederazione per le ciberminacce (National Cyber Security Centre [NCSC]).
2 Per perseguire tale obiettivo, l’UFCS assume in particolare le funzioni seguenti:
a.
coordina i lavori della Confederazione nel settore della cibersicurezza;
b.
effettua analisi tecniche per valutare e contrastare ciberincidenti e ciberminacce, nonché per identificare ed eliminare vulnerabilità nell’ambito della protezione della Svizzera dalle ciberminacce;
c.
riceve le segnalazioni riguardanti ciberincidenti e ciberminacce e analizza le segnalazioni in relazione alla loro rilevanza per la protezione della Svizzera contro le ciberminacce; al riguardo gestisce il Servizio nazionale di contatto per le ciberminacce;
d.
pubblica informazioni relative a ciberincidenti, sempre che ciò sia utile per la protezione contro le ciberminacce;
e.
avvisa le autorità, le organizzazioni e le persone interessate in caso di ciberminacce imminenti o ciberattacchi in corso;
f.
sostiene i gestori di infrastrutture critiche nell’ambito della protezione contro le ciberminacce; gestisce a tale scopo il team nazionale di risposta alle emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team [CERT]);
g.
elabora all’attenzione del Consiglio federale la Ciberstrategia nazionale e ne coordina l’attuazione.