Art . 7
1 La Segreteria di Stato della politica di sicurezza persegue gli obiettivi seguenti: - a.
- in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione provvede affinché la Confederazione disponga di basi concettuali di livello superiore per una politica di sicurezza coerente;
- b.
- in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione garantisce una politica di sicurezza completa e lungimirante sul piano strategico;
- c.
- provvede al trattamento sicuro delle informazioni di competenza della Confederazione.
2 Per perseguire tali obiettivi, assume in particolare le funzioni seguenti: - a.
- consolida le analisi della situazione esistenti a livello federale per l’individuazione strategica precoce di sfide e opportunità in materia di politica di sicurezza, su questa base elabora opzioni d’intervento politiche e, se del caso, accompagna la loro attuazione;
- b.
- in collaborazione con le unità amministrative interessate della Confederazione e nel rispetto delle loro competenze elabora direttive strategiche all’attenzione del Consiglio federale per la cooperazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e con l’estero;
- c.
- fornisce consulenza, appoggia e rappresenta il capodipartimento per quanto riguarda i contatti internazionali in materia di politica di sicurezza e nelle questioni di politica in materia di difesa e d’armamento, di politica di disarmo e di controllo degli armamenti nonché del controllo delle esportazioni di materiale bellico e beni a duplice uso;
- d.
- gestisce, coordina o segue nel DDPS:
- 1.
- la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza e la rappresentanza del DDPS nei confronti delle organizzazioni internazionali e durante i negoziati internazionali rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza,
- 2.
- gli affari di politica di sicurezza e di difesa, la preparazione di decisioni politiche concernenti gli impieghi dell’esercito nonché l’ulteriore sviluppo del servizio militare, del servizio di protezione e del servizio civile sostitutivo nell’ambito del sistema dell’obbligo di prestare servizio,
- 3.
- l’elaborazione e l’attuazione di basi e direttive per la politica in materia di difesa e d’armamento,
- 4.
- l’elaborazione e l’attuazione della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche,
- 5.
- la collaborazione con le organizzazioni partner in Svizzera;
- e.
- gestisce i seguenti servizi specializzati conformemente alla legge del 18 dicembre 202031 sulla sicurezza delle informazioni:
- 1.
- il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni,
- 2.
- il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS,
- 3.
- il servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (Servizio specializzato PSA).
3 Il Segretariato del delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza è aggregato amministrativamente alla Segreteria di Stato della politica di sicurezza.
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