Ordinanza
|
Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sanità, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore che gli sono stati affidati.16 2 L’UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti:
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 17 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 18 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 22 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003 (RU 2003 5009). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 23 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 24 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 25 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). |