|
Art. 1 Obiettivi
1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) promuove condizioni quadro sociali, sanitarie e culturali favorevoli al benessere degli abitanti della Svizzera. In tal modo si adopera per una Svizzera equa, tollerante e aperta e contribuisce alla sua prosperità duratura. 2 Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
3 Abrogata dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022723). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022723). 6 Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022723). 7 Introdotta dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631). |