Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l’autorità competente in materia di sicurezza sociale. 2 L’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFAS assume le funzioni seguenti:
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 43 Abrogata dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). |