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Art. 12 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 44
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale.45 2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’USAV persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
3 L’USAV prepara e partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale. Controlla e coordina la loro esecuzione.48 4 All’USAV è subordinato, in quanto istituto di ricerca, l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici.49 5 All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.50 6 AllʼUSAV è aggregato amministrativamente e tecnicamente il servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari.51 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 46 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 47 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 48 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022723). 50 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 51 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |