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Art. 3a Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 1314
L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 200215 sui disabili e dell’ordinanza del 19 novembre 200316 sui disabili. 13 Introdotto dall’all. 2 n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034501). 14 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |