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Art. 4
1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5–13 fungono da criteri guida per le unità amministrative del Dipartimento nell’adempimento dei loro compiti e nell’assunzione delle proprie competenze, come sono fissate nella legislazione federale. 2In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi internazionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d’attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il DEFR (economia esterna).17 3 Nei loro ambiti di competenza, gli Uffici adempiono i compiti esecutivi assegnati loro dagli atti legislativi federali e dagli accordi internazionali. 4 Nell’ambito dei propri compiti e nel quadro degli obiettivi di politica estera della Svizzera nonché in accordo con il DFAE e con il DEFR18 (economia esterna) ed eventualmente con altri Dipartimenti ed Uffici federali, gli Uffici rappresentano la Svizzera in organizzazioni internazionali e partecipano a comitati specifici nazionali ed internazionali e all’elaborazione ed esecuzione di accordi internazionali. 17 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 1 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 18 Nuova espr. giusta l’all. 3 n. II 1 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). |