1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l’autorità competente in materia di parità tra i sessi.
2 L’UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;
- b.
- promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti;
- c.
- prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFU assume le funzioni seguenti:
- a.
- si occupa di questioni inerenti alla politica della parità;
- b.
- partecipa all’elaborazione di atti normativi federali significativi per la parità;
- c.
- elabora raccomandazioni per autorità e privati e redige perizie;
- d.
- informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze ed elaborando pubblicazioni;
- e.
- è l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 201120;
- f.
- accorda aiuti finanziari ai sensi della legge federale del 24 marzo 199521 sulla parità dei sessi (LPar) e dell’ordinanza del 13 novembre 201922 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e controlla l’esecuzione dei programmi e delle misure finanziati.
4 Inoltre l’UFU adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito ai sensi dell’articolo 13c capoverso 2 LPar;
- b.
- esegue controlli della parità salariale ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del 12 febbraio 202023 sugli appalti pubblici.