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Art. 6 Ufficio federale della cultura
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) è l’autorità competente per le questioni fondamentali di politica culturale, di promovimento della cultura e di cura e trasmissione di valori culturali. 2 L’UFC persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFC assume le funzioni seguenti:
4 Inoltre l’UFC adempie i seguenti compiti particolari:
24 Nuovo testo giusta l’art. 28 dell’O del 13 apr. 2005 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 20102653). 25 Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5255). |