Ordinanza
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Art. 4 Indennizzo 11
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l’indennizzo dell’AES per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1. 11 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704). |
