Ordinanza
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Art. 4a Costi di rete computabili 12
1 I costi sostenuti dai gestori di rete, dai produttori e dai gestori di impianti di stoccaggio per la preparazione e l’esecuzione delle misure secondo l’articolo 1 nonché per il monitoraggio dell’elettricità secondo gli articoli 1a e 1b sono considerati costi di rete computabili secondo l’articolo 15a LAEl. 2 Il finanziamento dei costi secondo il capoverso 1 è da considerarsi parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl). Tale parte di corrispettivo per l’utilizzazione della rete deve figurare nella fattura insieme ai costi per la riserva di energia come voce separata. 3 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) collabora con la ElCom per il controllo dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L’UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessari per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese. 12 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704). |
