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Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)
del 17 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2013)
Art. 12Disposizione transitoria
1 L’UFT può autorizzare deroghe all’adempimento dei requisiti in materia di formazione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto anteriore.
2 Entro il 30 giugno 2012 le imprese di trasporto sono tenute a:
a.
trasferire a una polizia dei trasporti ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private;
b.
trasferire al personale di sicurezza ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore dal personale delle imprese ferroviarie;
c.
adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con imprese di sicurezza secondo il diritto anteriore.