Ordinanza
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Art. 25 Accertamenti preliminari 50
Prima di presentare una domanda di omologazione, il richiedente può far valutare da Swissmedic gli esami e le sperimentazioni che si devono condurre ai sensi degli articoli 3–6 o, per i medicamenti veterinari, ai sensi degli articoli 7–11 OOMed51 per provare la qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicamento. 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3657). |