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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)
Art. 11Diritti e obblighi del titolare di un Formularium
1 Il titolare del Formularium è tenuto a provvedere affinché il Formularium e le monografie dei preparati contenute corrispondano allo stato attuale della scienza e della tecnica e che, per quanto concerne i requisiti sulla qualità, siano adattati alle conoscenze più recenti. I documenti aggiornati devono essere presentati a Swissmedic.
2 Soltanto il rispettivo titolare del Formularium può domandare il riconoscimento di un’altra monografia dei preparati o una modifica di una monografia già riconosciuta.