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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)
Art. 17Medicamenti per il fabbisogno ospedaliero e medicamenti per scopi del servizio sanitario coordinato
1 I medicamenti fabbricati in una farmacia ospedaliera per il fabbisogno ospedaliero o per scopi del servizio sanitario coordinato possono essere omologati con procedura semplificata.
2 Per fabbisogno ospedaliero si intende la totalità di tutti i medicamenti impiegati negli ospedali svizzeri e negli altri istituti di cura medico-clinica per l’approvvigionamento della propria clientela.
3 I requisiti sulla documentazione relativa agli esami farmacologici e tossicologici nonché alla prova della sicurezza e dell’efficacia terapeutica sono retti dagli articoli 13 capoverso 2 e 14.
4 Per i medicamenti di cui al capoverso 1 impiegati per l’indicazione rivendicata da almeno 10 anni e la cui sicurezza ed efficacia sono ben documentate nella letteratura scientifica e generalmente riconosciute, Swissmedic può rinunciare a una prova diretta della sicurezza e dell’efficacia, a condizione che nell’ambito di una valutazione ponderata tra i benefici e i rischi il richiedente provi che:
per quanto concerne l’indicazione, il modo di somministrazione, la forma farmaceutica o la posologia il preparato differisce soltanto in modo irrilevante da un medicamento già omologato da Swissmedic; e
b.
secondo lo stato attuale della scienza non si presumono differenze significative a livello della sua sicurezza ed efficacia.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3657).