Ordinanza
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Art. 21a Ritiro dell’omologazione e rilascio di un’omologazione senza oneri particolari 45
1 Swissmedic può ritirare l’omologazione in qualsiasi momento se una delle condizioni di cui all’articolo 18 non è più soddisfatta o se il titolare dell’omologazione non adempie gli oneri particolari ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1. 2 Se questi oneri sono stati soddisfatti integralmente, Swissmedic rilascia, su domanda, un’omologazione di cinque anni per un medicamento con omologazione temporanea. 45 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3657). |