Ordinanza
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Art. 27 Disposizioni speciali per l’omologazione semplificata di medicamenti veterinari importanti per malattie rare (art. 14
cpv. 1 LATer) 53 1 Per i medicamenti veterinari per gli animali da reddito i requisiti di cui all’articolo 10 OOMed54 devono essere soddisfatti integralmente. 2 I medicamenti veterinari omologati con procedura semplificata conformemente alla presente sezione sono esclusi dalla possibilità di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 OMVet55. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3657). |