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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)
Art. 34Principio
Swissmedic può omologare come medicamento in co-marketing su semplice notifica un medicamento che, conformemente all’autorizzazione scritta del titolare dell’omologazione di un medicamento già omologato (preparato di base), può fare riferimento ai documenti per l’omologazione del preparato di base e che differisce da quest’ultimo soltanto nella designazione e nella confezione.