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Art. 19 Impianti per il deposito
1 I detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico devono provvedere affinché possano depositare i fanghi di depurazione fino a che sia garantito uno smaltimento rispettoso dell’ambiente. 2 Se i fanghi di depurazione di una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico non possono essere smaltiti in ogni momento nel rispetto dell’ambiente, devono essere disponibili capacità di deposito per almeno due mesi.13 3 …14 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2003 940). 14 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 9 giu. 1986, con effetto dal 1° ott. 2006 (RU 2003 940). |