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Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile 20
1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell’azienda, se l’utilizzazione del concime aziendale è garantita da un’organizzazione o da un’altra azienda.21 2 ...22 3 Sono aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b LPAc):
4 Per le aziende con allevamento di animali da reddito misti, la deroga prevista al capoverso 1 è applicabile soltanto alla parte dell’esercizio che adempie la condizione per la concessione di una deroga.26 5 L’autorità cantonale accorda deroghe secondo il capoverso 1 per una durata massima di cinque anni.27 20 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 mag. 2011 alla fine del presente testo. 21 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). 22 Abrogato dall’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). 23 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5881). 24 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 25 Introdotta dal n. III dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 26 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). 27 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |