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Art. 28 Controllo degli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido 29
1 L’autorità cantonale provvede affinché gli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido vengano controllati regolarmente; gli intervalli tra i controlli dipendono dal rischio d’inquinamento delle acque.30 2 Il controllo verte:
29 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). 30 Nuovo testo l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). |