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Art. 30 Carte di protezione delle acque
1 I Cantoni elaborano carte di protezione delle acque e, se necessario, le aggiornano. Nelle carte di protezione delle acque devono figurare almeno:
2 Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico. I Cantoni inviano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma digitale.33 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |