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Art. 4 Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque
1 I Cantoni provvedono all’allestimento di un piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) quando le misure di protezione delle acque adottate dai Comuni devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una regione limitata e idrologicamente unitaria. 2 Il PRS definisce in particolare:
3 Nell’allestimento del PRS l’autorità tiene conto dello spazio richiesto dalle acque, della protezione contro le piene e delle misure per la protezione delle acque, eccettuato il trattamento delle acque di scarico. 4 Il PRS è vincolante per la pianificazione e la definizione delle misure di protezione delle acque nei Comuni. 5 Il PRS è accessibile al pubblico. |