1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
- a.
- 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
- b.
- 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
- c.
- la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.
2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
- a.
- 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
- b.
- 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.
3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:
- a.
- la protezione contro le piene;
- b.
- lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
- c.
- gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- d.
- l’utilizzazione delle acque.
4 Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:
- alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;
- alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua:
- 1.
- in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e
- 2.
- che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l’utilizzazione a scopo agricolo.49
5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
- a.
- si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b.
- sono messe in galleria;
- c.
- sono artificiali; oppure
- d.50
- sono molto piccole.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).
50 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).