|
Art. 52a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 99
1 Le indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso 1 LPAc sono accordate ai singoli Cantoni. 2 Se la misura che dà diritto all’indennità non è attuata entro cinque anni dall’assegnazione dell’indennità, tale assegnazione decade. 3 Se al posto di impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce sono costruite canalizzazioni, sono computabili costi pari al massimo a quelli che sarebbero sorti con misure nella stazione di depurazione. 4 Prima di prendere una decisione in merito alla misura, l’autorità consulta l’UFAM. 99 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). |