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Art. 58 Costi computabili 104
1 Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano anche i costi per gli impianti pilota e, nel caso di rivitalizzazioni di acque, i costi per l’acquisto del terreno necessario. 2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte. 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). |