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Art. 14 Annuncio concernente l’esercizio
1 I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono annunciare all’autorità, secondo le disposizioni di quest’ultima:
2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono inoltre annunciare:
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