|
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola:
2 La presente ordinanza si applica alle sostanze radioattive nella misura in cui queste provocano effetti biologici a causa delle loro proprietà chimiche. Se tali sostanze provocano effetti biologici a causa delle loro radiazioni, si applica la legislazione sulla radioprotezione e sull’energia nucleare. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). |