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Art. 21 Fornitura
1 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono tenere un registro in cui figurano gli acquirenti dei fanghi di depurazione, le quantità fornite, lo smaltimento indicato e le date di fornitura; devono conservare questi dati per almeno dieci anni e metterli a disposizione dell’autorità se questa lo richiede. 2 ...17 3 ...18 4 I fanghi di depurazione possono essere smaltiti in modo diverso da quanto previsto dal relativo piano cantonale soltanto con l’accordo dell’autorità cantonale. Se si prevede che i fanghi di depurazione siano eliminati in un altro Cantone, l’autorità cantonale consulta preventivamente l’autorità del Cantone destinatario. 17 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). 18 Abrogato dall’all. 3 n. II 4 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199). |